Regio decreto 2009/1925
Art. 132 — I convittori sono distribuiti in isquadre, secondo la loro eta' e le scuole che frequentano
Art. 132. I convittori sono distribuiti in isquadre, secondo la loro eta' e le scuole che frequentano. Di regola, ogni squadra ha non piu' di venti alunni. Ciascuna squadra puo' essere intitolata dal nome di un antico alunno del convitto, che sia caduto in guerra o si sia segnalato negli studi superiori o nelle carriere civili o militari. Ogni squadra ha un capo squadra, che vi adempie gli obblighi che gli sono dettati dal rettore o dal vice rettore.
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