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Regio decreto 2009/1925

Art. 128 — Tutti gli ufficiali del convitto debbono: serbare nel convitto e fuori un contegno che sia esempio di educazi…

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Art. 128. Tutti gli ufficiali del convitto debbono: serbare nel convitto e fuori un contegno che sia esempio di educazione morale e civile, di compostezza, di decoro; cooperare, sotto il governo del rettore, al conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente; riferire al rettore o al vice rettore ogni fatto che richieda speciali provvedimenti educativi, disciplinari, igienici o profilattici.

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