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Regio decreto 2009/1925

Art. 111 — E' fatto divieto ai rettori e vice-rettori, agl'istitutori, economi e vice-economi di accettare, qualunque si…

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Art. 111. E' fatto divieto ai rettori e vice-rettori, agl'istitutori, economi e vice-economi di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.

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