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Regio decreto 2009/1925

Art. 108 — Se i crediti del convitto non siano puntualmente soddisfatti, l'economo denuncia al rettore per iscritto, ent…

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Art. 108. Se i crediti del convitto non siano puntualmente soddisfatti, l'economo denuncia al rettore per iscritto, entro venti giorni dalla scadenza, i debitori morosi.

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