Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 104
Regio decreto 2009/1925

Art. 104 — Il collegio di vigilanza e' convocato, di regola, almeno una volta il mese, e, straordinariamente, quando lo …

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/104parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 104. Il collegio di vigilanza e' convocato, di regola, almeno una volta il mese, e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente, per essere consultato intorno all'andamento disciplinare, educativo e morale del convitto, e per discutere sui programmi degli insegnamenti interni obbliga tori e sulle tabelle biografiche dei convittori.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 103 Art. 105 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.