Regio decreto 2009/1925
Art. 104 — Il collegio di vigilanza e' convocato, di regola, almeno una volta il mese, e, straordinariamente, quando lo …
Art. 104. Il collegio di vigilanza e' convocato, di regola, almeno una volta il mese, e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente, per essere consultato intorno all'andamento disciplinare, educativo e morale del convitto, e per discutere sui programmi degli insegnamenti interni obbliga tori e sulle tabelle biografiche dei convittori.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.