Regio decreto 2009/1925
Art. 101 — All'assistente che manchi ai suoi doveri d'ufficio, che non tenga condotta regolare entro o fuori il convitto…
Art. 101. All'assistente che manchi ai suoi doveri d'ufficio, che non tenga condotta regolare entro o fuori il convitto, o che comunque commetta azioni riprovevoli, il rettore puo' applicare, secondo la gravita' dei fatti, le seguenti punizioni: a) ammonizione; b) allontanamento temporaneo dal convitto, con sospensione della remunerazione; c) dispensa dal servizio. La punizione di cui alla lettera c) del precedente comma e' sottoposta alla ratifica del Consiglio d'amministrazione ed e' comunicata a tutti gli altri convitti nazionali.
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- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 71, comma 1) la modifica dell'art. 101.
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