Regio decreto 2009/1925
Art. 1 — I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento: a) dalle rendite del proprio patrimonio; b) dal…
Art. 1. I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento: a) dalle rendite del proprio patrimonio; b) dalle rette dei convittori; c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri Enti morali.
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