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Regio decreto 376/1925

Art. 7 — Nessun diritto o provento puo' essere percepito dalla Corporazione degli agenti di cambio in relazione alle f…

ELI /it/regio-decreto/1925/04/09/376/art/7parte di Regio decreto 376/1925
Art. 7 Nessun diritto o provento puo' essere percepito dalla Corporazione degli agenti di cambio in relazione alle funzioni svolte da essa o dagli agenti di cambio, all'infuori dei proventi destinati alla costituzione del fondo comune a norma dell'art. 6 del presente regolamento. Tuttavia, continueranno ad essere devoluti alla Corporazione i proventi derivanti dal rilascio dei certificati peritali sul valore dei titoli, ed in genere gli altri proventi stabiliti a favore dei Sindacati degli agenti di cambio da disposizioni in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento: detti proventi pero' costituiranno un fondo speciale, destinato alle eventuali spese necessarie per il funzionamento interno delle Corporazioni ed a reintegrare le Camere di commercio dell'eccedenza delle spese che esse sostengono per il funzionamento delle Borse a norma dell'art. 3, lett. g) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e dell'art. 7 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, per l'esecuzione di esso, sui proventi versati alle Camere. Le controversie che sorgano fra le Camere di commercio e le Corporazioni sono insindacabilmente decise dal Ministero dell'economia nazionale.

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