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Regio decreto 376/1925

Art. 5 — Ciascuna Corporazione dovra' compilare e sottoporre all'approvazione governativa il proprio statuto; l'approv…

ELI /it/regio-decreto/1925/04/09/376/art/5parte di Regio decreto 376/1925
Art. 5 Ciascuna Corporazione dovra' compilare e sottoporre all'approvazione governativa il proprio statuto; l'approvazione e' data con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale. Lo statuto deve determinare: 1° le norme relative al funzionamento del Consiglio sindacale, alla durata in carica di esso ed alla rinnovazione dei suoi componenti; 2° le attribuzioni dell'assemblea generale degli agenti di cambio, del Consiglio sindacale e del presidente. Di regola l'assemblea generale non puo' essere convocata piu' di una volta all'anno. Puo' essere straordinariamente convocata se il Consiglio sindacale lo ritenga necessario o se sia richiesto da almeno la meta' degli agenti in carica; 3° l'obbligo di tenere un libro vidimato della Deputazione di borsa per i processi verbali delle adunanze dell'assemblea e di quelle del Consiglio sindacale: detti libri debbono essere messi a disposizione, in caso di richiesta, dei delegati governativi; 4° la misura dei contributi al fondo comune a norma dell'articolo seguente ed i modi di riscossione dei contributi stessi; 5° i modi di impiego del fondo comune; non sono ammesse le operazioni di riporto ed in generale le operazioni di borsa e qualsiasi immobilizzazione; 6° l'esercizio dei poteri disciplinari demandati al Consiglio sindacale ai sensi degli articoli 4 e 7 del R. decreto legge 7 marzo 1925, n. 222, dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento.

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