Regio decreto 376/1925
Art. 24 — Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le Camere di commercio provvederanno alla revisi…
Art. 24 Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le Camere di commercio provvederanno alla revisione dei regolamenti interni di Borsa per conformarli alle disposizioni dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento, e sottoporranno i nuovi regolamenti all'approvazione governativa coi pareri della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale, o del Sindacato degli agenti di cambio.
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