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Regio decreto 63/1925

Art. 81 — Il Regio decreto di liquidazione dell'impresa, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, provv…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/81parte di Regio decreto 63/1925
Art. 81. Il Regio decreto di liquidazione dell'impresa, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, provvede alla nomina di un Regio commissario liquidatore, che assume l'amministrazione dell'impresa coi poteri dei liquidatori delle societa' commerciali. Le competenze del liquidatore sono determinate nel Regio decreto di nomina e fanno carico alla liquidazione. I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o con ricorso straordinario al Re. La liquidazione si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, al quale il Regio commissario deve riferire ogni trimestre sull'andamento della liquidazione. Copia del Regio decreto di cui al secondo comma del presente articolo sara' trasmessa dal Ministero dell'economia nazionale al competente procuratore del Re agli effetti dell'art. 83.

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