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Regio decreto 63/1925

Art. 79 — L'accertamento di cui all'articolo precedente dovra' essere eseguito sotto l'osservanza delle seguenti norme

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/79parte di Regio decreto 63/1925
Art. 79. L'accertamento di cui all'articolo precedente dovra' essere eseguito sotto l'osservanza delle seguenti norme. Nella determinazione delle attivita' non si terra' conto: 1° del debito degli azionisti per il capitale non versato; 2° dei crediti non realizzabili; 3° delle spese di primo impianto non ancora ammortizzate. Per le spese di acquisizione ancora da ammortizzare sara' ammessa una spesa iniziale non maggiore del primo premio annuale. Sui mobili dovra' effettuarsi l'ammortamento annuale del 10 per cento. Per la determinazione delle passivita' non si terra' conto: 1° del capitale sociale o dei versamenti provvisori eventuali dei soci di associazioni mutue; 2° del fondo di riserva statutario accumulato con quote degli utili per la parte eccedente il 5 per cento della riserva matematica, a norma del primo capoverso dell'art. 29 del decreto-legge; 3° della riserva straordinaria e dell'avanzo indiviso.

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