Regio decreto 63/1925
Art. 70 — Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione e di risparmio sono soggette all'obbligo di cui all'artico…
Art. 70. Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione e di risparmio sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 18 del presente regolamento. L'autorizzazione ad esercitare e' concessa o rifiutata con le modalita' ed agli effetti di cui al precedente art. 19. Col decreto di autorizzazione il Ministero dell'economia nazionale approva anche le tariffe e le condizioni di contratto. Le modificazioni delle tariffe e delle condizioni di contratto non sono esecutive se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
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