Regio decreto 63/1925
Art. 62 — Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione sono approvate…
Art. 62. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione sono approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale: il decreto e gli atti predetti di modifica, senza d'uopo di omologazione da parte del Tribunale, saranno depositati, trascritti, affissi e pubblicati secondo le norme dettate dal Codice di commercio per le societa' anonime.
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