Regio decreto 63/1925
Art. 58 — Le imprese nazionali che si propongano di esercitare esclusivamente l'industria della riassicurazione sulla d…
Art. 58. Le imprese nazionali che si propongano di esercitare esclusivamente l'industria della riassicurazione sulla durata della vita umana o contro i danni, e le imprese estere che per l'esercizio della riassicurazione intendano costituire una legale rappresentanza nel Regno non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguita l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tale uopo debbono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale secondo le norme seguenti. Le imprese nazionali debbono unire alla domanda di autorizzazione i documenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 del presente regolamento. Le imprese estere debbono unire alla domanda di autorizzazione i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 47 del presente regolamento.
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