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Regio decreto 63/1925

Art. 46 — Le imprese nazionali debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica de…

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Art. 46. Le imprese nazionali debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; b) la prova dell'avvenuta inserzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni dell'atto costitutivo e dello statuto a norma del Codice di commercio; c) la prova che e' stata costituita la cauzione ai termini del quarto comma dell'articolo 33 del decreto-legge. Lo statuto dovra' indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare, se l'impresa esercitera' oltre l'assicurazione diretta anche la riassicurazione, e se intende operare solamente nel Regno od anche all'estero.

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