Regio decreto 63/1925
Art. 41 — L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborsera' all'impresa cedente la quota parte del capitale assicura…
Art. 41. L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborsera' all'impresa cedente la quota parte del capitale assicurato in caso di sinistro oppure di maturazione della polizza o delle somme assicurate in caso di vita, contro presentazione dei documenti giustificativi per la identificazione dei beneficiari e della regolare quietanza da parte di essi, rimanendo, in ogni caso, responsabile della regolarita' dei pagamenti solo l'impresa cedente.
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