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Regio decreto 63/1925

Art. 41 — L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborsera' all'impresa cedente la quota parte del capitale assicura…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/41parte di Regio decreto 63/1925
Art. 41. L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborsera' all'impresa cedente la quota parte del capitale assicurato in caso di sinistro oppure di maturazione della polizza o delle somme assicurate in caso di vita, contro presentazione dei documenti giustificativi per la identificazione dei beneficiari e della regolare quietanza da parte di essi, rimanendo, in ogni caso, responsabile della regolarita' dei pagamenti solo l'impresa cedente.

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