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Regio decreto 63/1925

Art. 30 — Alla fine di ciascun esercizio dovra' essere stabilito l'importo della riserva matematica e dovra' essere sot…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/30parte di Regio decreto 63/1925
Art. 30. Alla fine di ciascun esercizio dovra' essere stabilito l'importo della riserva matematica e dovra' essere sottoposta a revisione la valutazione delle attivita' destinate a copertura delle riserve. Entro un mese dall'approvazione del bilancio, le imprese dovranno reintegrare le eventuali deficienze risultanti dal confronto delle riserve matematiche con il valore delle attivita' destinate a copertura delle riserve medesime e dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale i relativi documenti di prova. Qualora invece si verifichi una eccedenza nel valore delle attivita' vincolate rispetto all'ammontare delle riserve, le imprese potranno domandare la liberazione dell'eccedenza stessa. La cancellazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili, dell'annotazione di vincolo per i mutui ipotecari ed, in genere, lo svincolo delle attivita', sono eseguiti mediante decreto del Ministro per l'economia nazionale, il quale, per l'accertamento dell'eccedenza denunciata, potra' disporre, ove lo creda, le debite verificazioni presso l'impresa richiedente.

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