Regio decreto 63/1925
Art. 22 — Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere che esercitano l'assicurazione sulla vita, oltr…
Art. 22. Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere che esercitano l'assicurazione sulla vita, oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da altre leggi, debbono tenere presso la sede centrale del Regno: 1° un registro dei contratti, anche diviso per agenzia, nel quale, in ordine cronologico, siano iscritti i contratti stipulati dalla sede e dalle agenzie con l'indicazione della data e degli estremi della proposta e del perfezionamento del contratto; 2° un repertorio dei sinistri nel quale siano registrati i sinistri denunciati secondo l'ordine cronologico col quale pervengono le denuncie; 3° un registro dei contratti scaduti; 4° un registro dei contratti per i quali sia avvenuta decadenza; 5° un registro dei contratti per i quali sia avvenuto il riscatto; 6° il registro dei premi prescritto dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281; 7° un libro di conti individuali degli assicurati con partecipazione agli utili, in ogni conto del quale, quando gli utili spettanti agli assicurati non sono pagabili immediatamente a fine di esercizio, dovra' essere iscritta la parte di utile da attribuire a ciascun contratto. Le imprese hanno facolta' di riunire in unico libro o schedario due o piu' delle predette registrazioni purche' sia, pero', possibile l'esatta e completa rilevazione di tutti gli elementi suindicati. Il Ministero dell'economia nazionale ha facolta' di stabilire norme per la tenuta dei libri predetti e di richiedere alle imprese la tenuta di altri libri o registri. Presso la sede centrale delle imprese nazionali e delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere debbono inoltre essere conservate le proposte di assicurazione, la copia delle singole polizze emesse ed i relativi certificati medici e debbono altresi' essere conservate le copie dei contratti di riassicurazione, retrocessione e partecipazione e tutti gli elementi relativi.
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