Regio decreto 63/1925
Art. 114 — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attivita' alla gestione dei c…
Art. 114. Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attivita' alla gestione dei contratti in corso: e' percio' ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la rinnovazione di quelli esistenti. I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risoluti, nonostante qualunque patto in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovra' essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti.
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