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Regio decreto 63/1925

Art. 112 — Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, i mediatori autorizzati e le imprese di capitalizzazione e d…

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Art. 112. Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, i mediatori autorizzati e le imprese di capitalizzazione e di risparmio sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia nazionale tutti i prospetti, le notificazioni, i manifesti diramati a scopo di pubblicita' e in genere ogni pubblicazione contenente indicazioni numeriche sopra le operazioni compiute o sulla sostanza patrimoniale, sui vantaggi offerti dall'impresa e sui risultati conseguiti. Gli stampati predetti dovranno portare la data della loro pubblicazione. Il Ministero dell'economia nazionale puo' vietarne l'uso, la distribuzione e la pubblicazione, quando contengano notizie non conformi alla verita'.

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