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Regio decreto 63/1925

Art. 104 — Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere di capitalizzazione e di risparmio possono esse…

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Art. 104. Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere di capitalizzazione e di risparmio possono essere messe in liquidazione, secondo le norme dei precedenti articoli 101, 102 e 103, oltre che nei casi previsti dall'art. 101, anche nei casi seguenti: 1° quando l'impresa non abbia reintegrate, nel termine all'uopo stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, le attivita' a copertura della riserva matematica; 2° quando sia trascorso il termine di cui al seguente art. 115, senza che le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare abbiano provveduto all'adempimento dei propri obblighi; 3° in ogni caso di persistente inosservanza delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e del decreto di autorizzazione.

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