Regio decreto 63/1925
Art. 102 — I contratti di capitalizzazione in corso s'intendono risoluti dal giorno di pubblicazione del decreto di liqu…
Art. 102. I contratti di capitalizzazione in corso s'intendono risoluti dal giorno di pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto per contratti in vigore concorrono al riparto delle attivita' in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri. Gli aventi diritto per contratti scaduti prima della pubblicazione predetta concorrono al riparto in proporzione del capitale dovuto dall'impresa. Per gli altri crediti e' applicabile il primo comma dell'art. 86 del presente regolamento. Le spese della liquidazione gravano proporzionatamente sulle attivita' di ogni specie.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.