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Regio decreto 63/1925

Art. 100 — In caso di fallimento delle imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni, si applicano le disp…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/100parte di Regio decreto 63/1925
Art. 100. In caso di fallimento delle imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli che riguardano il diritto al riparto e i privilegi degli assicurati. Sono inoltre applicabili alle imprese di cui nel comma precedente le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 94.

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