Regio decreto 63/1925
Art. 10 — L'Istituto nazionale denunzia alle agenzie delle imposte dirette i redditi propri e i redditi passivi soggett…
Art. 10. L'Istituto nazionale denunzia alle agenzie delle imposte dirette i redditi propri e i redditi passivi soggetti a imposta di ricchezza mobile e gli importi delle provvigioni e degli eventuali compensi corrisposti direttamente ai propri agenti con l'indicazione approssimativa rispetto alle provvigioni, delle spese di carattere normale o straordinario onde si presumono gravate.
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