Regio decreto 1058/1924
Art. 7 — Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 18. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
Art. 7 (Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 18. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). I ricorsi della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale. Essi debbono essere notificati tanto alla autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1058/1924 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.