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HomeNormeRegio decreto 1058/1924Art. 5
Regio decreto 1058/1924

Art. 5 — Art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/5parte di Regio decreto 1058/1924
Art. 5 (Art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, questa conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

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