Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1058/1924Art. 13
Regio decreto 1058/1924

Art. 13 — Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/13parte di Regio decreto 1058/1924
Art. 13 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Le udienze della Giunta sono pubbliche ed e' ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale. L'Amministrazione puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto tra i funzionari da essa dipendenti. Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto. La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1058/1924 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.