Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 3282/1923Art. 7
Regio decreto 3282/1923

Art. 7 — Presso ogni prefettura e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi i…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/7parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 7. Presso ogni prefettura e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ed e' composta: 1° di un vice prefetto o del sotto prefetto del capoluogo della provincia o di un consigliere di prefettura che non faccia parte della Giunta, incaricato, al principio di ogni anno, dal prefetto, presidente; 2° di un giudice o di un giudice aggiunto, anche in funzioni di pretore, designato, al principio di ogni anno dal presidente del tribunale; 3° di un avvocato designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il presidente e il magistrato possono anche essere scelti tra i funzionari dello Stato a riposo, con grado rispettivamente corrispondente a quelli indicati ai numeri 1° e 2°. Esercita le funzioni di segretario, il segretario della Giunta provinciale amministrativa. Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3282/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.