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Regio decreto 3282/1923

Art. 4 — Il gratuito patrocinio e' posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nel distretto di cia…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/4parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 4. Il gratuito patrocinio e' posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello, dell'avvocato generale nella circoscrizione della rispettiva sezione distaccata di Corte di appello e dei procuratori del Re nel circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti. Essi vegliano perche' le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e, scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresi' facolta' di promuovere i necessari provvedimenti. Sulla loro richiesta le corti d'appello, le sezioni distaccate ed i tribunali civili e penali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, le pene disciplinari stabilite dal codice di procedura civile per i difensori che trasgrediscano i loro doveri, secondo le forme ivi prescritte, senza pregiudizio dell'azione di danni riservata alle parti interessate. Per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa o ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, la sorveglianza sul gratuito patrocinio spetta al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, e i poteri di cui al precedente comma spettano alla sezione o al collegio, osservate, in quanto siano applicabili, le norme del detto codice di procedura civile.

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