Regio decreto 3282/1923
Art. 20 — La Commissione, prima di provvedere sulla domanda del gratuito patrocinio, ne dara' avviso alla parte avversa…
Art. 20. La Commissione, prima di provvedere sulla domanda del gratuito patrocinio, ne dara' avviso alla parte avversa, la quale nel termine che le sara' assegnato potra' presentarsi sia per contestare la dedotta poverta', sia per dare delle spiegazioni sul merito della causa, od esporre le sue contestazioni per iscritto. Se la parte avversa comparisce, la Commissione potra' anche fare un esperimento di conciliazione. Di regola non potra' aver luogo l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attore e del convenuto nello stesso giudizio. Qualora sia impugnato l'atto o il provvedimento di una pubblica autorita', il presidente della Commissione, prima che questa provveda sulla domanda di gratuito patrocinio, ne da', occorrendo, avviso all'autorita' stessa, affinche', entro il termine fissato dal presidente stesso, possa, se del caso, presentare le contestazioni opportune.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3282/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.