Regio decreto 3282/1923
Art. 18 — La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio sia essa privata, o corpo morale, deve farne …
Art. 18. La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio sia essa privata, o corpo morale, deve farne domanda con ricorso, in carta da lire sei, diretto al presidente della competente Commissione pel gratuito patrocinio. Il ricorso conterra' una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intendera' di fondare la sua domanda o la sua difesa. Esso dovra' essere sottoscritto dalla parte, o da un avvocato o procuratore, e vi dovranno essere uniti i documenti giustificativi della poverta' e quelli concernenti il merito. Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte deve essere dalla medesima inviato al presidente della Commissione per mezzo del pretore, sempre che si tratti di affari di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
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