Regio decreto 3282/1923
Art. 15 — Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono: 1° lo stato di poverta'; 2° la probabilita' del…
Art. 15. Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono: 1° lo stato di poverta'; 2° la probabilita' dell'esito favorevole nella causa od affare. Per i corpi morali che hanno a scopo la carita' o l'istruzione per i poveri; supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualita', da farsi a norma del successivo articolo 17. Ogni altra persona deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio. L'agenzia delle imposte che rilascera' il detto certificato dovra' aggiungervi il suo parere sullo stato di poverta' dei richiedenti. A tal fine il cancelliere del tribunale, in luogo delle copie delle deliberazioni della Commissione competente e dei documenti relativi, comunica mensilmente alla intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, corredato dei certificati di rito. Negli affari civili o attribuiti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale in sede contenziosa e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche l'esistenza di ambedue le dette condizioni e' riconosciuta dalla competente Commissione pel gratuito patrocinio. Nelle materie penali e' richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1°, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della Corte d'assise.
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