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Regio decreto 2903/1923

Art. 9 — I magistrati militari in udienza indossano la toga ed il tocco dell'Ordine giudiziario con distintivi special…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/9parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 9. I magistrati militari in udienza indossano la toga ed il tocco dell'Ordine giudiziario con distintivi speciali in appresso indicati e che saranno di tessuto metallico di argento per i magistrati di grado inferiore a Regio avvocato militare e di oro per gli altri magistrati. Al disopra della toga sara' applicato il collare a cravatta di tela battista bianca. Sulle spalle saranno applicate le controspalline di stoffa nera con nodi di Savoia; dal margine inferiore delle controspalline, ed applicate al disotto delle medesime, partiranno tre cordoni con fiocchi cadenti lungo le braccia. Il cordone mediano sara' lungo dieci centimetri, gli altri due cinque centimetri. Il tocco sara' di stoffa di seta nera per i magistrati di grado inferiore ad avvocato militare, di velluto nero per gli altri magistrati ed avra' i seguenti distintivi: Sul bordo inferiore saranno applicati due galloncini piatti intrecciati a zig-zag di tessuto di argento per i magistrati di grado inferiore a Regio avvocato militare e di oro per i magistrati degli altri gradi. I Regi avvocati militari avranno inoltre al disotto dei galloncini un cordone d'oro; i Regi sostituti avvocati generali militari un gallone d'oro, ed il Regio avvocato generale militare due galloni di oro, uno al disotto ed uno al disopra dei galloncini.

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