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Regio decreto 2903/1923

Art. 7 — Se l'accusato avra' grado di tenente di vascello, di capitano od altro superiore, la composizione del tribuna…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/7parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 7. Se l'accusato avra' grado di tenente di vascello, di capitano od altro superiore, la composizione del tribunale militare marittimo dovra' essere modificata in guisa che due giudici siano superiori di un grado a quello dell'accusato ed uno sia a lui uguale in grado, ma piu' anziano. Il presidente dovra' essere superiore di due gradi a quello dell'accusato. I giudici supplenti dovranno essere superiori di un grado o per lo meno piu' anziani dell'accusato. In difetto di ufficiali che abbiano il grado e l'anzianita' indicati nel presente articolo il tribunale sara' composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali dello stesso grado, ancorche' meno anziani e, mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. Il presidente sara' l'ufficiale di grado maggiore o piu' anziano.

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