Regio decreto 2903/1923
Art. 53 — E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale entra in vigore il giorno successivo a q…
Art. 53. E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - A. Diaz - Oviglio - T. di Revel - De' Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1924. Atti del Governo, registro 220, foglio 120. - Casati.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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