Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2903/1923Art. 53
Regio decreto 2903/1923

Art. 53 — E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale entra in vigore il giorno successivo a q…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/53parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 53. E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - A. Diaz - Oviglio - T. di Revel - De' Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1924. Atti del Governo, registro 220, foglio 120. - Casati.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2903/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 52

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.