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Regio decreto 2903/1923

Art. 40 — Il funzionario che intenda avvalersi della facolta' di richiedere di essere sottoposto a procedimento discipl…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/40parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 40. Il funzionario che intenda avvalersi della facolta' di richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare nei casi in cui sia stato punito di ammonimento o di censura deve rivolgerne istanza motivata diretta per via gerarchica al Ministro per la guerra od a quello per la marina. Il capo dell'ufficio, che abbia inflitta la punizione, trasmette l'istanza per debito d'ufficio e senza esprimere alcun parere, al Regio avvocato generale militare il quale la trasmette a sua volta al Ministro esprimendo il proprio parere solo nel caso che la punizione non sia stata da lui inflitta. Il Ministro, ove ritenga fondati i motivi esposti dal funzionario, ordina la convocazione del Consiglio. Il Consiglio di disciplina ha facolta' anche di deliberare punizioni piu' gravi.

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