Regio decreto 2903/1923
Art. 40 — Il funzionario che intenda avvalersi della facolta' di richiedere di essere sottoposto a procedimento discipl…
Art. 40. Il funzionario che intenda avvalersi della facolta' di richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare nei casi in cui sia stato punito di ammonimento o di censura deve rivolgerne istanza motivata diretta per via gerarchica al Ministro per la guerra od a quello per la marina. Il capo dell'ufficio, che abbia inflitta la punizione, trasmette l'istanza per debito d'ufficio e senza esprimere alcun parere, al Regio avvocato generale militare il quale la trasmette a sua volta al Ministro esprimendo il proprio parere solo nel caso che la punizione non sia stata da lui inflitta. Il Ministro, ove ritenga fondati i motivi esposti dal funzionario, ordina la convocazione del Consiglio. Il Consiglio di disciplina ha facolta' anche di deliberare punizioni piu' gravi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2903/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.