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Regio decreto 2903/1923

Art. 38 — La Commissione del personale della giustizia militare allorche' e' costituita in Consiglio di disciplina, fun…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/38parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 38. La Commissione del personale della giustizia militare allorche' e' costituita in Consiglio di disciplina, funziona in quanto non e' diversamente stabilito, con le stesse norme di procedura dei Consigli di disciplina riguardanti gli altri funzionari dello Stato. Quando trattasi di giudicare un funzionario di cancelleria fara' parte della Commissione il segretario capo del Tribunale supremo o chi ne fa le veci, che prendera' il posto di uno dei sostituti avvocati generali designati volta per volta dal Regio avvocato generale militare.

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