Regio decreto 2903/1923
Art. 36 — Il Regio avvocato generale militare propone il deferimento al Consiglio di disciplina con rapporto motivato d…
Art. 36. Il Regio avvocato generale militare propone il deferimento al Consiglio di disciplina con rapporto motivato diretto al Ministro per la guerra oppure, quando trattasi di funzionari adibiti ai tribunali militari marittimi, a quello per la marina. Il rapporto deve essere corredato di tutti i documenti giustificativi. Il Ministro per la guerra o quello per la marina, quando concordano con le conclusioni del Regio avvocato generale militare, ordinano la convocazione del Consiglio di disciplina. L'ordine sara' trasmesso al presidente della Commissione del personale con il rapporto ed i documenti di cui sopra. Il Ministro, quando ritenga che non concorrano motivi sufficienti per il procedimento disciplinare, ha pero' facolta' di adottare quei provvedimenti disciplinari che rientrano nella propria competenza.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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