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Regio decreto 2903/1923

Art. 31 — Le promozioni di grado dei magistrati nei casi di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, hanno lu…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/31parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 31. Le promozioni di grado dei magistrati nei casi di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, hanno luogo nella misura di due quinti dei posti vacanti a scelta e di tre quinti per anzianita'. Le frazioni di posto vanno a beneficio delle promozioni a scelta. Le promozioni dei cancellieri hanno luogo per merito comparativo in conformita' delle disposizioni contenute nel Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni degli impiegati dello Stato.

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