Regio decreto 2903/1923
Art. 3 — I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente, avente grado di capitano di vascello o di colo…
Art. 3. I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente, avente grado di capitano di vascello o di colonnello, oppure di capitano di fregata o tenente colonnello, di un giudice relatore e di altri tre giudici militari scelti fra gli ufficiali di vascello. Due dei giudici militari, escluso il presidente, possono essere scelti fra gli altri ufficiali della marina o dei vari corpi di essa quando l'imputato non sia ufficiale di vascello e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio non sia un fatto marittimo. Uno solo dei giudici ha grado di tenente di vascello o di capitano; gli altri membri militari sono scelti fra gli ufficiali superiori. I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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