Regio decreto 2903/1923
Art. 23 — Trascorso il periodo minimo di prova, il Regio avvocato generale militare trasmettera' al presidente della Co…
Art. 23. Trascorso il periodo minimo di prova, il Regio avvocato generale militare trasmettera' al presidente della Commissione per il personale della giustizia militare i rapporti informativi dei Regi avvocati militari sul servizio prestato dagli uditori, astenendosi dall'esprimere il proprio parere. Detti rapporti devono essere redatti personalmente dai Regi avvocati militari o da chi ne fa le veci. Gli interessati hanno facolta' di far pervenire alla Commissione tutti quei titoli che ritengono utili in proprio favore, ma la Commissione deve tener conto prevalentemente del servizio prestato presso gli uffici giudiziari.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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