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Regio decreto 2903/1923

Art. 23 — Trascorso il periodo minimo di prova, il Regio avvocato generale militare trasmettera' al presidente della Co…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/23parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 23. Trascorso il periodo minimo di prova, il Regio avvocato generale militare trasmettera' al presidente della Commissione per il personale della giustizia militare i rapporti informativi dei Regi avvocati militari sul servizio prestato dagli uditori, astenendosi dall'esprimere il proprio parere. Detti rapporti devono essere redatti personalmente dai Regi avvocati militari o da chi ne fa le veci. Gli interessati hanno facolta' di far pervenire alla Commissione tutti quei titoli che ritengono utili in proprio favore, ma la Commissione deve tener conto prevalentemente del servizio prestato presso gli uffici giudiziari.

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