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Regio decreto 2903/1923

Art. 17 — Per gli ufficiali aventi grado inferiore a Regio avvocato militare la Commissione, di cui all'articolo preced…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/17parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 17. Per gli ufficiali aventi grado inferiore a Regio avvocato militare la Commissione, di cui all'articolo precedente, dovra' emettere il proprio giudizio non solo sull'idoneita' alle funzioni giudiziarie in genere, ma anche a quelle del grado superiore, indicando altresi' per ciascun ufficiale se abbia maggiori attitudini alle funzioni del pubblico ministero od a quelle di giudice relatore od istruttore e, per quelli aventi grado di vice avvocato militare e parificati, se abbia attitudini ai posti direttivi. Per gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei alle funzioni giudiziarie la Commissione dovra' indicarne il motivo con la dizione «per incapacita'» oppure «per scarso rendimento». Qualora il giudizio d'inidoneita' sia determinato da ragioni fisiche dovra' farsene specifica menzione nella decisione, con la dizione «incapacita' fisica». In tal caso la Commissione avra' facolta' di aggiungere ogni altra dichiarazione atta a chiarire il proprio giudizio e che possa essere ritenuta utile nell'interesse del funzionario.

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