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Regio decreto 2395/1923

Art. 94 — I professori ordinari di scuole medie, se di ruolo, A conseguono l'ottavo grado dopo dodici anni di permanenz…

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Art. 94. I professori ordinari di scuole medie, se di ruolo, A conseguono l'ottavo grado dopo dodici anni di permanenza nel grado nono; se di ruolo B sono promossi al grado nono dopo dieci anni di permanenza nel decimo; se di ruolo C sono promossi al grado decimo dopo undici anni di permanenza nell'undecino. Restano in vigore le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 9 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

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