Regio decreto 2395/1923
Art. 88 — Agli effetti della applicazione del secondo comma del precedente art
Art. 88. Agli effetti della applicazione del secondo comma del precedente art. 44 il servizio prestato nel grado di vice-console si considera prestato per intero nel grado nono. Gli interpreti che all'attuazione del presente decreto, sono provvisti di stipendio annuo non inferiore a L. 14,000 vengono collocati nel grado sesto; quelli che hanno stipendio non inferiore a L. 12,200, nel grado ottavo; quelli che hanno stipendio non inferiore a L. 10,400, nel grado nono; e, infine, quelli provvisti di stipendio inferiore alle L. 10,400 vengono collocati ai gradi decimo e undecimo seguendo norme analoghe a quelle degli articoli 35 e 36 del presente decreto. Il conferimento di detti gradi puo' aver luogo anche in soprannumero. Agli effetti dell'assegnazione degli stipendi nei gradi sesto, ottavo e nono, al personale di cui al precedente comma secondo, e' computata l'anzianita' di servizio, ai sensi dell'articolo 49 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui vennero conseguiti gli stipendi rispettivamente indicati al comma medesimo. I posti che risultassero eventualmente vacanti in ciascuno dei gradi dal sesto al nono, dopo il collocamento del personale di cui al precedente comma, e fermo il disposto del secondo comma del precedente art. 46, possono essere assegnati mediante promozione ai funzionari che abbiano un'anzianita' complessiva di servizio di almeno tre anni per ciascuno dei gradi inferiori a quello da conferirsi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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