Regio decreto 2395/1923
Art. 81 — Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re sono collocati nei nuovi ruoli al grado e con lo stipendio…
Art. 81. Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re sono collocati nei nuovi ruoli al grado e con lo stipendio che loro spetta giusta il disposto del precedente articolo 75 in base alla anzianita' complessiva loro attribuita all'entrata in vigore del presente decreto negli attuali quadri di classificazione degli stipendi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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