Regio decreto 2395/1923
Art. 79 — Le promozioni e gli aumenti di stipendio al personale appartenente al ruolo delle cancellerie e segreterie gi…
Art. 79. Le promozioni e gli aumenti di stipendio al personale appartenente al ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono conferiti, secondo le norme generali stabilite nel Capo I del presente decreto, su parere favorevole della commissione centrale di scrutinio, istituita dall'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, preceduto da quello espresso dalle commissioni presso le Corti di appello, di cui all'articolo 13 della legge 18 luglio 1907, n. 512. Per i funzionari di cancelleria e di segreteria addetti al Ministero della giustizia i pareri sono dati dai capi degli uffici presso i quali essi prestane servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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