Regio decreto 2395/1923
Art. 73 — Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado settimo del ruolo amministrativo dei monopoli i…
Art. 73. Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado settimo del ruolo amministrativo dei monopoli industriali, appartenente al gruppo B, sono conferiti agli attuali ispettori centrali e ispettori compartimentali; quelli del grado ottavo, del ruolo medesimo, agli attuali direttori amministrativi. I funzionari assegnati al grado settimo, giusta il precedente comma, i quali, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, avevano grado equiparato a quello di capo sezione di prima classe, sono collocati allo stipendio che loro spetta a norma del primo comma del precedente art. 51; gli altri funzionari, cui viene conferito il grado settimo, sono collocati allo stipendio iniziale del grado stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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