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Regio decreto 2395/1923

Art. 71 — Gli attuali conservatori delle ipoteche sono collocati, anche in soprannumero, nel grado settimo se di prima …

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Art. 71. Gli attuali conservatori delle ipoteche sono collocati, anche in soprannumero, nel grado settimo se di prima categoria e nel grado nono se di seconda categoria, salva l'applicazione dell'art. 46 del presente decreto.

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