Regio decreto 2395/1923
Art. 69 — I volontari attualmente in servizio negli uffici dell'amministrazione finanziaria possono essere nominati sec…
Art. 69. I volontari attualmente in servizio negli uffici dell'amministrazione finanziaria possono essere nominati secondo le norme di cui all'art. 17 del presente decreto, ai posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale della stessa amministrazione per i quali, ai sensi del precedente art. 16, prescritto il titolo di studio di cui sono provvisti. I volontari assunti in servizio in base all'ultimo capoverso dell'articolo 1 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, sono nominati, con le norme di cui al citato articolo 17, ai posti vacanti nei ruoli del gruppo C dell'amministrazione stessa. Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 720, per quanto riguarda la istituzione della seconda categoria amministrativa nel ruolo unico dell'amministrazione finanziaria e nei ruoli delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette e del demanio e delle tasse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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